Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata sulla base del criterio della cittadinanza della popolazione».

      2. Alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: «V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) - Palermo» sono aggiunte le seguenti: «VI - Europa».